
Mobility manager: ruolo, compiti e obblighi per le aziende
Il mobility manager pianifica gli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti: la nomina è obbligatoria per aziende ed enti oltre i 100 dipendenti per unità locale.
Chi è il mobility manager e cosa fa
Il mobility manager aziendale è la figura professionale responsabile della pianificazione e della promozione della mobilità sostenibile degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti. È un ruolo introdotto nell’ordinamento italiano nel 1998 e profondamente riformato dal Decreto Ministeriale 179 del 12 maggio 2021 (GU n. 124 del 26 maggio 2021), che ha ampliato l’obbligo di nomina e definito con precisione compiti, requisiti e adempimenti. Il suo obiettivo principale è ridurre l’uso dell’auto privata negli spostamenti casa-lavoro, con benefici in termini di riduzione del traffico, delle emissioni e dei costi di mobilità per i dipendenti.
Indice dei contenuti
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Cosa fa il mobility manager
Il mobility manager analizza come i dipendenti si spostano tra casa e ufficio e propone soluzioni alternative all’auto privata: trasporto pubblico, car pooling, car sharing, bici aziendale, micromobilità elettrica, smart working strutturato. Ecco nel dettaglio le mansioni di questo ruolo.
Redige e aggiorna il piano spostamenti casa-lavoro
Il compito principale è la redazione e l’aggiornamento annuale del Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL): un documento che descrive gli spostamenti attuali dei dipendenti, le criticità, le soluzioni proposte e i risultati attesi. Il PSCL va trasmesso ogni anno al mobility manager d’area del comune competente entro il 31 dicembre.
Analizza gli spostamenti e propone soluzioni
Prima di redigere il piano, il mobility manager raccoglie i dati attraverso questionari ai dipendenti: distanza casa-lavoro, mezzo utilizzato, disponibilità di trasporto pubblico, orari. Sulla base dell’analisi propone interventi concreti:
• accordi con le aziende di trasporto pubblico locale per abbonamenti agevolati; • organizzazione di navette aziendali; • accordi di car pooling; • bici o monopattini aziendali; • flessibilità oraria per desincronizzare gli spostamenti dai picchi di traffico.
Verifica poi l’attuazione del piano e ne monitora i risultati.
Quando è obbligatorio nominarlo
L’obbligo di nomina si applica alle aziende e pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti per singola unità locale, a condizione che questa sia situata in:
• un capoluogo di Regione; • una Città Metropolitana (compresi tutti i Comuni facenti capo alla medesima); • un capoluogo di Provincia; • un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
La soglia dei 100 dipendenti è calcolata per unità locale, non sull’intero gruppo aziendale. Tuttavia, come precisato dal DM 16 settembre 2022, nel caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale, i dipendenti delle diverse società si sommano ai fini del calcolo della soglia.
I riferimenti normativi
I riferimenti normativi principali sono: art. 229 del DL 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), che ha introdotto l’obbligo esteso; DM 12 maggio 2021 n. 179 (decreto attuativo che definisce figure, funzioni e adempimenti); DM 16 settembre 2022 (modifica sul calcolo della soglia per i gruppi). Non esiste una sanzione pecuniaria espressamente prevista per la mancata nomina, ma l’inadempienza espone l’azienda a rischi reputazionali e all’esclusione da eventuali incentivi pubblici legati alla mobilità sostenibile.
Il piano spostamenti casa-lavoro (PSCL)
Cosa contiene
Il PSCL è il documento operativo del mobility manager. Contiene:
• Analisi degli spostamenti attuali dei dipendenti (questionario, mappatura residenze, mezzi usati). • Offerta di mobilità esistente nell’area (trasporto pubblico, ciclabilità, parcheggi). • Misure proposte per migliorare la sostenibilità degli spostamenti. • Indicatori di monitoraggio e risultati attesi. • Stima dell’impatto ambientale (riduzione emissioni CO₂, riduzione km percorsi in auto privata).
Tempistiche e adempimenti annuali
Il PSCL va redatto entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmesso al mobility manager d’area del comune competente. Le aziende che nominano il mobility manager per la prima volta devono redigere il primo PSCL entro i termini previsti dal decreto. L’aggiornamento annuale è obbligatorio e deve tener conto dei cambiamenti organizzativi (nuove sedi, variazioni nell’organico, smart working strutturato).
Mobility manager e transizione della flotta
Il mobility manager si occupa degli spostamenti casa-lavoro, non direttamente della gestione della flotta aziendale: quella è competenza del fleet manager. Tuttavia, i due ruoli si intersecano sempre di più: l’elettrificazione della flotta è spesso un elemento del PSCL (auto elettriche per i dipendenti che devono usare l’auto per lavoro), e la riduzione del Total Cost of Ownership (TCO) attraverso il mix di motorizzazioni è un dato che il mobility manager può portare a supporto delle proprie proposte. In molte aziende il mobility manager collabora con il fleet manager per definire il car sharing aziendale: un pool di veicoli condivisi tra dipendenti, che riduce il numero di auto in flotta e ottimizza i costi.
Il ruolo del noleggio a lungo termine nella mobilità aziendale
Il noleggio a lungo termine è uno strumento che il mobility manager può valorizzare nel PSCL per diversi motivi.
• Flessibilità: il noleggio a lungo termine permette di aggiornare rapidamente la composizione della flotta in funzione delle esigenze (più BEV, veicoli più efficienti) senza immobilizzare capitale. • Reportistica: piattaforme come MyAyvens forniscono dati sui km percorsi, i consumi e le emissioni per veicolo, informazioni utili per alimentare i KPI del PSCL. • Elettrificazione progressiva della flotta è più gestibile con il noleggio a lungo termine, che permette di testare nuove motorizzazioni senza il rischio di svalutazione degli asset.




